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PRECARIO Aeroporto di Catania

Salve a tutti,
Sono un lavoratore precario dal 2003 presso l’aeroporto di Catania come O.U.A. (operatore unico aeroportuale) vale a dire addetto al carico e scarico dei bagagli, ebbene, dopo 6 anni di sacrifici, prevaricazioni, false promesse, e migliaia d’ore di straordinario il 31 Marzo la SAC ente gestore dell’aeroporto di Catania ha lasciato me ed altre 40 persone senza un lavoro.
Tutto questo grazie al decreto dei 36 mesi che in sintesi dicono che superati i 36 mesi di lavoro a tempo determinato l’azienda è tenuta ad assumerti a tempo indeterminato, e come se non bastasse lo Stato delibera pure una proroga di 15 mesi per l’attuazione della legge che guarda caso finisce proprio il 31 Marzo 2009 data del mio licenziamento.
Tutto ciò naturalmente lo scoperto dopo, perché l’azienda e soprattutto i sindacati ci hanno tenuto all’oscuro di tutto fino all’ultimo giorno, tutto questo mi ha spronato a conoscere il mondo dei precari e delle sue leggi e sopratutto voglio portare la conoscenza di questo problema a tutti quei precari che all’inizio come me non sapevano niente dei propri diritti, per questo ho creato un blog al fine di informare più gente possibile.
Spero che voi mi darete una mano a fornire questo blog di tutte le vostre esperienze di lavoratori a tempo determinato tramite il forum in modo da dare a tutti noi i mezzi per poterci difendere da questo
Mondo di precari.

Questo fantastico manuale spiega in maniera semplice ed intuitiva tutto quello che riguarda il mondo del lavoro precario, all'interno troverete una raccolta di leggi ed una serie di domande con relativa risposta che più frequentemente ci poniamo.

Ogni lavoratore precario dovrebbe averne una copia per avere una conoscenza globale dei propri diritti .

Il Manuale è in vendita alla simbolica cifra di 3€.


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lunedì 16 luglio 2012

Riforma del Mercato del lavoro e il Contratto a tempo determinato: Cosa e come cambia?

Per limitare il ricorso dei Contratti a tempo determinato e interinali, la riforma del lavoro, ha deciso di incrementare il costo contributivo di tale forma contrattuale applicando un’aliquota 1,4%, da destinare al finanziamento dell’ASpI, Assicurazione contro la disoccupazione.

 1)In conformità alla direttiva europea n. 99/70/CE, la nuova riforma del mercato del lavoro ha deciso di contrastare l’eccessivo ricorso ai contratti a tempo determinato fissando un preciso termine tra le parti mediante l’ampliamento dell’intervallo di tempo tra un contratto e l’altro:

 • a 60 giorni nel caso di un contratto di durata inferiore a 6 mesi, attualmente a 10 giorni

• a 90 giorni nel caso di un contratto di durata superiore a 6 mesi, attualmente a 20 giorni

2) Previsto un prolungamento del periodo durante il quale il rapporto a termine può proseguire oltre la scadenza per soddisfare esigenze organizzative:

• da 20 a 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi

• da 30 a 50 giorni per quelli di durata superiore a 6 mesi

3) Per contrastare l’utilizzo del contratto a tempo determinato ripetuto e reiterato per non assolvere al contratto a tempo indeterminato, la riforma, ha previsto che:

• il primo contratto a termine non debba più essere giustificato attraverso la specificazione della causale di cui all’art.1 del Dlgs 368/01, e fissando per un medesimo dipendente il periodo massimo di 36 mesi, comprese proroghe e rinnovi per questa tipologia di contratto conteggiando anche eventuali periodi di lavoro somministrato intercorsi tra il lavoratore e il datore/utilizzatore.

 4) Nel caso in cui il contratto a termine sia dichiarato illegittimo da un giudice, il regime continuerà ad essere basato sul doppio binario della “conversione” del predetto contratto e:

 • riconoscimento al lavoratore di un importo risarcitorio compreso tra 2,5 e 12 mensilità retributive

5) Nuovi termini previsti per l’impugnazione stragiudiziale del contratto a termine:

 • passa da 60 a 120 giorni

martedì 20 settembre 2011

Mercato del Lavoro. Le nuove norme sul contratto a termine all’insegna di una deregulation selvaggia

Con la legge n. 133, di conversione del DL 112, il governo cancella le modifiche positive portate dalla legge 247/2007 e peggiora le stesse norme contemplate nel D.lgs 368/2001 originario. Ora l’apposizione del termine è consentita anche se le ragioni giustificative sono riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Così viene ulteriormente precarizzato il lavoro. 08/09/2008 1. Tra gli interventi peggiorativi per i lavoratori in materia lavoristica introdotti dal governo di centro destra con la Legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione del DL 112/08 vogliamo, in questa sede, soffermarci solo sulle novità riguardanti il rapporto di lavoro a tempo determinato, rinviando ad un altro momento il commento e l'analisi delle restanti e preoccupanti modifiche della normativa volute dall'esecutivo. Come già segnalato l'obiettivo di questo governo è deregolamentare il lavoro muovendosi su quattro direttrici: a) stravolgere le misure della legge 247/07 (accordo sul Welfare) sulle tipologie di impiego; b) intervenire sull'orario di lavoro, sugli appalti e sul sistema solidaristico della tutela della malattia; c) stravolgere gli strumenti di registrazione e di controllo dei rapporti di lavoro in maniera tale da impedire i controlli ispettivi; d) segmentare gli interessi salariali dei lavoratori con le misure relative alla detassazione degli straordinari e dei premi di produzione. Ebbene le modifiche delle norme sul contratto a tempo determinato rappresentano un tassello importante di questa strategia che, in ultima analisi, mira a dividere e frantumare il mondo del lavoro sia pubblico che privato attraverso la cancellazione dei risultati raggiunti con l'accordo sul Welfare e il ripristino, in versione riveduta e corretta, di norme che fanno arretrare i diritti e le tutele dei lavoratori. Le norme rivisitate in peius in materia lavoristica si combinano con gli altri interventi, presenti sia nella legge 133/2008 che negli altri provvedimenti sulla scuola di cui al DL 137, sull'università, sulla ricerca, sulla sanità, sul pubblico impiego e sulla sicurezza che nel loro complesso prefigurano una ben precisa idea di società fondata sull'esclusione, sulla privatizzazione dei servizi pubblici e uno sviluppo tutto subordinato alla mera logica del mercato e dell'impresa. 2. Nel merito del contratto a termine. Come è noto il D. Lgs. 368/2001 ha introdotto una disciplina del lavoro a termine che ha innovato in maniera rilevante quella previgente, contenuta principalmente nella L. 230/1962, di cui si è prevista contestualmente l'abrogazione. E' altrettanto nota la posizione di netta contrarietà espressa dalla CGIL manifestata in quell'occasione. Successivamente, incisivi interventi di modifica sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato sono stati attuati dalla L. 247/2007, che nel recepire l'accordo sul Welfare del 23 luglio 2007 ha novellato in vari punti la disciplina in materia recata dal D. Lgs. 368/2001. In primo luogo, è stato introdotto espressamente nell'ordinamento il principio in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è di norma a tempo indeterminato. In secondo luogo il c.d. "causalone" ovvero le esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive è stato limitato alle attività aziendali "non ordinarie". In terzo luogo è stata introdotta una disciplina tesa a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore; ciò per evitare un uso improprio dello strumento del lavoro a termine prevedendo, quindi, che se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore supera complessivamente una certa durata ossia i 36 mesi, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato a decorrere dal momento in cui viene superata detta durata. Ora con la legge 133/2008, di cui all'art. 21, quegli interventi di modifica vengono nuovamente cancellati e viene riscritta in peius per i lavoratori la nuova disciplina. 3. Al comma 1 dell'art. 21 della L. 133/2008 che novella l'articolo 1, comma 1, del menzionato D.Lgs. 368/2001, viene previsto che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo riconducibili anche all'attività ordinaria dell'azienda. Questo comma mina il principio generale, sempre previsto dalla legge, in base al quale il rapporto di lavoro è di norma a tempo indeterminato, sdoganando di fatto e di diritto il ricorso al contratto a termine. L'intento palese è quello di ristabilire il principio di equivalenza tra lavoro a termine e lavoro stabile, lasciandolo al solo insindacabile desiderio dell'impresa. Dopo l'art. 4 del D.Lgs 368/01 viene introdotto, con il comma 1 bis dell'art. 21, un nuovo articolo il 4 bis che contempla una "disposizione transitoria" relativa al contenzioso giudiziario sui contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione ovvero al 21 agosto 2008. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, tutte le altre situazioni che hanno comportato una violazione delle ragioni che legittimano il termine al lavoratore non compete più il diritto alla reintegra ma solo il risarcimento del danno individuato in una indennità non inferiore a 2,5 mensilità e non superiore a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale. Vi è in questo caso una violazione sia della tutela reale sia di quella obbligatoria tanto che è stato sollevata da più parti la incostituzionalità di tale norma. Con il comma 2 dell'art. 21 si modifica il comma 4- bis dell'articolo 5 del D. Lgs. 368/2001, introdotto dalla citata L. 247/2007. La nuova norma dispone che la disciplina di cui al menzionato comma 4-bis dell'articolo 5 del D. Lgs. 368/2001, introdotto dalla L. 247/2007, volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, non si applica nel caso in cui dispongano diversamente i contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si tratta di una norma pericolosa che non va sottovalutata in quanto affida alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale un " ruolo derogatorio in peius" i cui effetti sono facilmente immaginabili. Con il comma 3 dell'art. 21 viene modificato il comma 4- quater dell'articolo 5 del D.Lgs. 368/2001, anch'esso introdotto dalla citata L. 247/2007 relativo alla precedenza nelle assunzioni, di cui al menzionato comma 4- quater dell'articolo 5 del D.Lgs. 368/2001, introdotto dalla L. 247/2007. Ora il diritto di precedenza non è più assoluto in quanto può essere derogata dalle eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Come nel comma 2 viene riproposto il ruolo derogatorio in peius da parte della contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale. Con il comma 4 si prevede che, dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Ministro del lavoro procede ad una verifica degli effetti delle norme di cui ai commi precedenti dell'articolo in esame con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il “collegato lavoro”, la norma che ha diviso i precari

Il “collegato lavoro”, la norma che ha diviso i precariProsegue l’approfondimento di Diritto di Critica sulla legge n.183 del collegato lavoro, approvata il 4 novembre 2010 al termine di un iter parlamentare iniziato nel 2009. Sospesa negli effetti fino al 1 gennaio del 2012 (anche per i contratti in scadenza al novembre del 2010), con l’ultimo decreto Milleproroghe, è in attesa della pronuncia della Corte costituzionale che stabilirà se è legittimo o meno il risarcimento onnicomprensivo, stabilito per legge tra le 2,5 e le 12 mensilità, per i lavoratori a cui non è stato rinnovato il contratto a tempo determinato scaduto. “Uno dei campi sui cui è intervenuto il collegato lavoro – dice a Diritto di critica il giudice del lavoro Massimo Pagliarini – è quello del contratto a termine. Fino all’entrata in vigore del collegato, le regole per legge o per giurisprudenza consolidata erano quelle per le quali se in presenza di un rapporto a termine il motivo dell’apposizione della causale temporale fosse stato illegittimo, il giudice provvedeva a convertire il rapporto, a trasformarlo da determinato ad indeterminato, risarcendo il lavoratore nella misura delle retribuzioni non percepite a partire dalla cosiddetta messa in mora: ovvero da quando il lavoratore ha manifestato l’interesse a tornare al lavoro fino al ripristino del rapporto. Il collegato lavoro – spiega Pagliarini – interviene non tanto sul profilo della conversione, perché lo lascia salvo (oggi rimane ferma la conversione del rapporto a tempo indeterminato), quanto sull’aspetto risarcitorio. Perché ha previsto un’indennità onnicomprensiva, indipendentemente dal momento in cui il lavoratore ha manifestato la volontà di tornare a lavorare, e limitata con una forbice da 2,5 a 12 mensilità (le retribuzioni sono dimezzate, dalle 2,5 alle 6 mensilità, se l’assunzione del lavoratore è avvenuta previo accordo sindacale)”. L’interrogativo prevalente riguarda la possibilità che la misura risarcitoria vada ad aggiungersi o meno all’obbligo di pagare al lavoratore le retribuzioni precedenti. L’interpretazione prevalente, suffragata dalla pronuncia delle corte di Cassazione, è che l’indennità non vada a sovrapporsi alle mensilità passate, ma che le sostituisca. “E’ chiaro – sottolinea Pagliarini – che si è in presenza di una prospettiva più riduttiva delle tutele per il lavoratore rispetto al passato. Questa è misura a favore del datore del lavoro che, qualora perdesse la causa con l’ex dipendente, avrebbe la certezza di pagare al massimo 12 mensilità. Il collegato lavoro deve essere interpretato, per ora, come una norma che limita il quantum del risarcimento”. Le aziende hanno accolto con favore questo provvedimento, anche perché non riduce la lunghezza dei processi, a danno del lavoratore. “L’impresa – dice il giudice del lavoro a Diritto di critica – avrà tutto l’interesse a portare avanti il procedimento, perché non dovrà pagare il dipendente e perché sa che più di un limite massimo, non può rischiare. I tempi del giudizio che, fino all’entrata in vigore del collegato lavoro, venivano risarciti, ora non più”. L’impressione che ha dato la legge non è delle migliori, almeno per quanto riguarda i lavoratori: “Il provvedimento – precisa Pagliarini – nel complesso non parla soltanto di occupazione, ma di altre tematiche. Ci sono delle singole disposizioni che possono essere accolte con spirito positivo, ma il problema vero è che si parte da alcune situazioni critiche, come nel caso del processo breve e la responsabilità del giudice, e poi si strumentalizzano perché si arriva a conclusioni quantomeno allarmanti”. Il contratto a termine ormai è una realtà nel panorama italiano ed il collegato lavoro non sembra un provvedimento volto alla stabilizzazione del rapporto lavorativo.“La possibilità di impugnare il contratto scaduto entro 60 giorni – sottolinea Pagliarini – potrebbe essere letto con favore, perché fino ad oggi non c’erano dei limiti di tempo per rivolgersi al giudice. Anche un contratto scaduto, a distanza di anni, poteva essere impugnato con un ritardo. Con il collegato lavoro, fissare dei tempi anche per i contratti a termine (come c’era già per il licenziamento) potrebbe essere letto positivamente, però il lavoratore si trova stretto in una morsa tra il dovere impugnare nei 60 giorni un contratto a termine scaduto e non avere più alcun diritto scaduto quel termine. Seppure la normativa italiana preveda che il rapporto a tempo indeterminato debba essere il regime ordinario dell’assunzione del lavoratore, l’allargamento della possibilità dell’assunzione a termine (prende origine da una riforma del 2001), ciò ha consentito alle aziende di ricorrere alla manodopera con motivazioni più elastiche rispetto al passato. Per non parlare – precisa il magistrato – di alcune aziende, che notoriamente sono nell’occhio del ciclone. Prima fra tutte Poste Italiane, con un’inflazione di ricorsi di lavoratori, perché l’azienda ha fatto un uso a dismisura dei contratti a termine”. In un regime di precarietà del lavoro e dei contratti a termine, l’impugnazione appare la via più sicura per essere reintegrati: “Dalla visuale che ho – sostiene Pagliarini - molto spesso le causali di assunzione nei contratti sono generiche. Non manifestano le ragioni per le quali il datore di lavoro, invece di assumere a tempo indeterminato, assuma a tempo determinato. Di fronte a queste ipotesi bisogna fare ricorso, i mezzi ci sono per tutelarsi. La legge – aggiunge il giudice del lavoro –, nelle ragioni di assunzione, parla di esigenze produttive, organizzative, però questo non basta. Bisogna specificare già al momento dell’assunzione qual è la ragione oggettiva o organizzativa e farlo in maniera specifica. Perché il sistema, a fronte di questo allargamento della possibilità di assumere a termine, richiede di specificare, per capire già al momento della lettura del contratto, quale sia la ragione per cui è stato impiegato”. E una volta che il giudice ha ordinato il reintegro del ricorrente si è al sicuro? Non necessariamente. “Dopo le pronunce del giudice – conclude Paglirini – con la trasformazione del contratto da tempo determinato a quello indeterminato, ci può essere una retribuzione del lavoratore a casa, da parte dell’azienda, poiché la stessa non accetta di corrispondere gli emolumenti al dipendente, sostenendo che egli percepisca già altri redditi. In quel caso si ha un nuovo procedimento (anche se il primo giudizio è esecutivo) e l’azienda deve rispettare la sentenza”.

giovedì 24 settembre 2009

PRECARI DELL'AEROPORTO DI CATANIA 2- LA VENDETTA

Salve a tutti,
e parecchio che non scrivo su l'odissea dei precari dell’aeroporto di Catania ma finora non c'è stato nulla di rilevante perché ancora siamo precari nonostante il diritto di assunzione acquisito.
Infatti, la SAC l'ente di gestione dell'aeroporto di Catania non sì e voluto assumere l'onere e le responsabilità di queste 40 persone ed ha delegato la nuova società la GH di Napoli che ora gestisce l’handling di trovare una soluzione al problema.
La prima cosa che ha fatto e stato quello di assumerci per 4 mesi sempre come precari e visto che è una nuova società, non ha nessun obbligo di assumerci a tempo indeterminato, ma con la promessa che dopo questi 4 mesi potendoci valutare avrebbero preso in considerazione tale opportunità anche se mi sembra assurdo che dopo 6 anni che lavoriamo all’aeroporto e dove tutti conoscono la nostra professionalità di essere ancora valutati.
Naturalmente tutti hanno accettato perché dopo tre mesi che uno non lavora i debiti si accumulano, ci sono le famiglie da mantenere, ci sono le bollette da pagare ed quindi abbiamo accettato sapendo che il diritto di assunzione fin qui maturato con la SAC non sarebbe stato intaccato, anche se devo dire che sarebbe stato meglio non accettare ed andrò a spiegarne i motivi.
I motivi sono che perdere 40 persone qualificate come noi a portare i mezzi di rampa e sopratutto che conosce i meccanismi di lavoro dell'aeroporto di Catania all'inizio della stagione estiva avrebbe provocato un danno non solo economico ma anche di immagine, infatti, prima del nostro ingresso c'erano state molte lamentele (aerei in ritardo, bagagli consegnati dopo un’ora, incidenti in rampa) tutto questo causato dalla mancanza di personale e turni di lavoro disumani. Quindi la SAC ha raggirato l'ostacolo facendoci assumere dalla GH e sono sicuro che se non entravamo ed avremmo continuato la nostra protesta, noi oggi faremmo parte in maniera definitiva del personale dell'aeroporto. Comunque già dai primi mesi del nostro ingresso i dirigenti della GH ci dissero che i ritardi degli aerei erano calati del 30% ed la consegna dei bagagli si era ridotto di 30 minuti, questo grazie all’impegno e la disponibilità di questi 40 precari, ed inoltre grazie a noi hanno potuto gestire il quarto aeroporto d’Italia con meno personale di rampa visto che mediamente ognuno di noi faceva 100 ore di straordinario al mese. Soprattutto nell’ambito dell’organizzazione del lavoro tutto era rimasto come prima stessi capisquadra, stessi capirampa, stesso ambiente di lavoro, tutto questo è la prova che la SAC per raggirare l’ostacolo delle nostre assunzioni definitive ha incaricato la GH di proporci i 4 mesi di precariato con la promessa non scritta di valutare alla fine del periodo una ipotetica assunzione. Ora siamo alla fine di questi 4 mesi ed esattamente all’ultima settimana ed ancora non sappiamo che fine facciamo, cioè è assurdo che 40 persone che dovrebbero essere effettive da almeno 2 anni, visto che esiste una legge che ci tutela, e che hanno dimostrato la loro professionalità e soprattutto la loro necessaria presenza all’interno dell’aeroporto di Catania, siano costretti a subire l’ennesima umiliazione di aspettare un giudizio da parte di una società che si ci ha dato la possibilità di lavorare per altri 4 mesi e che abbiamo ripagato con il nostro lavoro ma che non rispetta la nostra dignità di esseri umani, quindi spero che questa società la GH sia migliore della SAC e che ci assuma tutti e 40 senza lasciarne nessuno fuori perché in fin dei conti tutti e 40 chi più chi meno ha dato e secondo me tutti meritiamo di vivere una vita tranquilla con un lavoro stabile.

sabato 16 maggio 2009

manifestazione dei precari all’aeroporto di Catania Sabato 16 Maggio 2009 ore 10.30

chi vi scrive fa parte di un gruppo di PRECARI TROMBATI che dopo alcuni anni, ma nemmeno tanti, appena 5/6 anni, di seria e inappuntabile dedizione lavorativa, si trova oggi per un capriccio societario, a fare i conti con un cambio di rotta diversivo, che apre uno scenario del tutto nuovo all’ AEROPORTO di CATANIA.
Dal 2003, in SAC, assistiamo ad assunzioni legate all’ incremento del traffico voli e passeggeri pari ad un numero che si aggira a circa 200 precari (solo tra gli operai) con la promessa che da li a breve si sarebbe arrivato ad una stabilizzazione. Nel frattempo in data 2004 entra un nuovo handler, l’ ATA, che apre le porte della speranza per una stabilizzazione di un gruppo storico di PRECARI ( riconducibili all’ anno 2001) che poi si concretizza a fine 2005. Ma fin qui è tutto normale.
Durante questi 5/6 anni la legge sul precariato peggiora ma pone dei vincoli in maniera tale che le aziende non approfittino di quei lavoratori che hanno maturato l’ anzianità e la professionalità di cui esse necessitano.
Ebbene, in barba a quelle pochissime tutele che la legge ci offre, superiamo ogni limite temporale, in base alle normative vigenti, per la trasformazione del nostro rapporto di lavoro a tempo indeterminato in SAC . L’ azienda non solo ignora i fatti, ma addirittura, dopo diversi solleciti d’ incontro da parte nostra, dopo aver manifestato con un documento la nostra volontà a voler proseguire il rapporto di lavoro per non perdere alcun diritto di precedenza, ci ignora del tutto concedendo prelazione (illegittima) a PRECARI con anzianità di servizio e professionalità acquisita minore della nostra.
Intanto la SAC esternalizza alcuni servizi cedendo la rampa ad un consorzio di cui fanno parte la stessa SAC, la già citata ATA handling, la GH e l’ AVIATION che prende il nome di SAGA. Si procede ad un passaggio diretto dei lavoratori a tempo indeterminato in data 1° maggio ’09 concedendoci la speranza di una stabilizzazione che invece si tramuta in un incubo quando veniamo a conoscenza che un cavillo legale non permetterà la prosecuzione del nostro rapporto di lavoro in alcun modo dopo aver fatto fronte, in questi anni, ad ogni difficoltà aziendale per carenza di organico o per un surplus di lavoro, almeno 300 giorni l’ anno su 365 e con svariate ore di straordinario.
In parole povere, si vorrebbe far fronte ad un incremento di lavoro in controtendenza rispetto agli altri aeroporti italiani ( FORTUNATAMENTE) con un personale a tempo indeterminato del tutto insufficiente, con una percentuale alta, di quest’ ultimi, di gravi malesseri fisici e con una età troppo avanzata in rapporto alla peculiarità di mansione ( carico e scarico bagagli da stive e nastri partenze e arrivi), avvalendosi per lo più di personale PRECARIO senza alcuna prospettiva futura lavorativa, altrettanto insufficiente, ed a SCADENZA, che verrà gettato come una scarpa logora, alimentando in loro la speranza di una sistemazione sicura.
Vi sembra molto, dopo 5/6 anni, lavorando 10 mesi l’anno con un contratto part-time da PRECARIO, dopo aver sopperito a qualsiasi difficoltà aziendale di organico o di perversa organizzazione lavorativa, pretendere un minimo di considerazione in via ufficiale ed amichevole? Questa è la domanda che si pongono 40 PADRI di FAMIGLIA che hanno dato tutto per l’ AEROPORTO di CATANIA.


PRECARI SAC STAGIONALI GRUPPO 2003/2004

lunedì 20 aprile 2009

Sfruttamento selvaggio dei lavoratori con contratti a termine.


Anche le leggi emanate a salvaguardia dei lavoratori precari si stanno dimostrando inutili. L’ articolo 5 contenuto nel protocollo welfare (Legge 247 del 2007) prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assumere a tempo indeterminato tutti i lavoratori con contratti a termine che abbiano superato 36 mesi (salvo una proroga concordata). La legge è lacunosa e le aziende potrebbero non richiamare più gli stagionali anziani per evitare di confermarli.
I lavoratori aeroportuali che hanno totalizzato gia 36 mesi di contratti a termine ( stagioni 2003-2004 e 2005) e che ancora si trovano nella assurda condizione di non poter avere un lavoro stabile, subiscono oltre al danno anche la beffa, perché ha assunto personale ex novo ed ha prolungato contratti a stagionali del 2006 - 2007 - 2008 lasciando fuori i lavoratori più anziani.

I sindacati confederali sono troppo accondiscendenti!
I sindacati confederali che avrebbero dovuto tutelare i lavoratori e costringere l’Azienda a stabilizzare, assumendo a tempo indeterminato i lavoratori aventi diritto, hanno invece permesso di infrangere per la prima volta i criteri di richiamata in base all’anzianità, unica prassi di tutela rimasta al lavoratore precario. Sindacati che chiedevano tessere promettendo il rispetto di tali criteri!!!
Le aziende vogliono far saltare i criteri di anzianità per le richiamate e sperano che il governo Berlusconi abolisca o peggiori ulteriormente la legge sui contratti a termine. Recentemente ha già esteso le possibilità di utilizzo di questi contratti, a tutto vantaggio delle aziende.
Le aziende vogliono abolire le regole e il lavoro peggiora.
Ci viene detto che le nuove assunzioni a termine sono state fatte per poter usufruire di sgravi fiscali ma intanto si lasciano a casa lavoratori senza stipendio e senza ammortizzatori sociali in piena crisi economica! Dopo aver subito per 5 o 6 anni una vita da precari,con il futuro sempre incerto e una vita lavorativa fatta di ricatti , di sfruttamento e di salari da fame, questo è il ringraziamento dell’Azienda.
Così non ci sarà futuro per nessuno!!! I contratti a termine che si sono appena stipulati, inoltre, coprono tutto il periodo estivo e questo ci allarma ulteriormente sul reintegro dei lavoratori fuori contratto che hanno gia totalizzato l’anzianità necessaria per l’assunzione a tempo indeterminato. L’azienda, come al solito, vuole scambiare le stabilizzazioni dei lavoratori stagionali più anziani con ulteriori flessibilità, cioè con ulteriori peggioramenti dei turni e degli orari di lavoro, delle mansioni ecc. ecc., peggiorando sempre più la vita lavorativa e famigliare dei dipendenti. Torna il 6x6 ? Torna l’orario spezzato? Contratti a tempo indeterminato di 4 ore?
Il libero mercato sta distruggendo i posti di lavoro.
Questo tipo di economia è fallimentare! Occorre ristabilire regole e vincoli al cosiddetto libero mercato. Nel trasporto aereo la concorrenza senza regole ha fatto fallire molte compagnie aeree, e mette le aziende di assistenza aeroportuale in lotta fra loro, tanto da mandarle tutte in passivo e di farle fallire. Per abbassare le tariffe si usano tutti i mezzi, anche i meno leciti, a danno dei lavoratori. Terziarizzazioni di interi settori che vengono ceduti a privati più piccoli; precarizzazione del lavoro; flessibilità; cassa integrazione ecc. ecc.

I provvedimenti e le misure del Governo che favoriscono il passaggio dei giovani da rapporti di lavoro precari a rapporti subordinati

Le leggi n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) e n. 244/2007 (finanziaria per il 2008) hanno introdotto una serie di misure finalizzate a favorire la stabilizzazione dei giovani lavoratori ed inserire nuove garanzie per i precari.
La legge n. 247 del 2007, inoltre, recepisce le misure a tutela del mercato del lavoro e della crescita dell’occupazione contenute nel Protocollo sul Welfare, sottoscritto tra Governo e parti sociali.

Si tratta di una serie di interventi volti a migliorare il sistema pensionistico, le tutele contro la disoccupazione, la condizione dei giovani e il governo del mercato del lavoro e le sue regole, garantendo e rafforzando la stabilità finanziaria del sistema.

Stabilizzazione dei precari della PA
Vengono introdotte misure volte a stabilizzare i rapporti di lavoro co.co.pro. e co.co.co per favorirne la trasformazione in lavoro subordinato.
E’ prevista la possibilità di stabilizzare il personale pubblico non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, purché assunto mediante procedure di natura concorsuale (Legge 296/2006 art.1 comma 519).

Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, infatti, è stato istituito un Fondo finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato (Legge 296/2006 art.1 comma 417).

Al tempo stesso, è stato disposto che per il triennio 2007 – 2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti previsti dalla legge, nel bandire le prove selettive riservino una quota del 60% ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di un anno (Legge 296/2006 art.1 comma 529).
Misure per ridurre la precarietà
La legge 247/2007 prevede nuove norme per ridurre le forme più precarie di lavoro ed incentivare l’occupazione più stabile.

Nell’ambito dell’obiettivo del contenimento del precariato, viene affermato il principio per cui “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. Inoltre, per la durata dei contratti a tempo determinato, è introdotto il limite massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro.

Superato questo limite temporale, il rinnovo del contratto a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questi vincoli non si applicano ai lavori stagionali.

La soglia dei 36 mesi potrà essere superata solo una sola volta ed a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro, con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali alla quale il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato.

È stato, inoltre, stabilito un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per coloro che sono stati utilizzati con contratto a termine per un periodo superiore ai 6 mesi. Lo stesso diritto è riconosciuto anche ai lavoratori stagionali nel caso di ulteriori contratti stagionali. Questi diritti possono essere esercitati entro sei mesi (tre mesi nel caso dei lavori stagionali) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estinguono automaticamente dopo un anno dalla stessa data. Per coloro che hanno contratti a termine in corso è prevista una specifica normativa transitoria per garantire una graduale applicazione.