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PRECARIO Aeroporto di Catania

Salve a tutti,
Sono un lavoratore precario dal 2003 presso l’aeroporto di Catania come O.U.A. (operatore unico aeroportuale) vale a dire addetto al carico e scarico dei bagagli, ebbene, dopo 6 anni di sacrifici, prevaricazioni, false promesse, e migliaia d’ore di straordinario il 31 Marzo la SAC ente gestore dell’aeroporto di Catania ha lasciato me ed altre 40 persone senza un lavoro.
Tutto questo grazie al decreto dei 36 mesi che in sintesi dicono che superati i 36 mesi di lavoro a tempo determinato l’azienda è tenuta ad assumerti a tempo indeterminato, e come se non bastasse lo Stato delibera pure una proroga di 15 mesi per l’attuazione della legge che guarda caso finisce proprio il 31 Marzo 2009 data del mio licenziamento.
Tutto ciò naturalmente lo scoperto dopo, perché l’azienda e soprattutto i sindacati ci hanno tenuto all’oscuro di tutto fino all’ultimo giorno, tutto questo mi ha spronato a conoscere il mondo dei precari e delle sue leggi e sopratutto voglio portare la conoscenza di questo problema a tutti quei precari che all’inizio come me non sapevano niente dei propri diritti, per questo ho creato un blog al fine di informare più gente possibile.
Spero che voi mi darete una mano a fornire questo blog di tutte le vostre esperienze di lavoratori a tempo determinato tramite il forum in modo da dare a tutti noi i mezzi per poterci difendere da questo
Mondo di precari.

Questo fantastico manuale spiega in maniera semplice ed intuitiva tutto quello che riguarda il mondo del lavoro precario, all'interno troverete una raccolta di leggi ed una serie di domande con relativa risposta che più frequentemente ci poniamo.

Ogni lavoratore precario dovrebbe averne una copia per avere una conoscenza globale dei propri diritti .

Il Manuale è in vendita alla simbolica cifra di 3€.


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giovedì 24 settembre 2009

PRECARI DELL'AEROPORTO DI CATANIA 2- LA VENDETTA

Salve a tutti,
e parecchio che non scrivo su l'odissea dei precari dell’aeroporto di Catania ma finora non c'è stato nulla di rilevante perché ancora siamo precari nonostante il diritto di assunzione acquisito.
Infatti, la SAC l'ente di gestione dell'aeroporto di Catania non sì e voluto assumere l'onere e le responsabilità di queste 40 persone ed ha delegato la nuova società la GH di Napoli che ora gestisce l’handling di trovare una soluzione al problema.
La prima cosa che ha fatto e stato quello di assumerci per 4 mesi sempre come precari e visto che è una nuova società, non ha nessun obbligo di assumerci a tempo indeterminato, ma con la promessa che dopo questi 4 mesi potendoci valutare avrebbero preso in considerazione tale opportunità anche se mi sembra assurdo che dopo 6 anni che lavoriamo all’aeroporto e dove tutti conoscono la nostra professionalità di essere ancora valutati.
Naturalmente tutti hanno accettato perché dopo tre mesi che uno non lavora i debiti si accumulano, ci sono le famiglie da mantenere, ci sono le bollette da pagare ed quindi abbiamo accettato sapendo che il diritto di assunzione fin qui maturato con la SAC non sarebbe stato intaccato, anche se devo dire che sarebbe stato meglio non accettare ed andrò a spiegarne i motivi.
I motivi sono che perdere 40 persone qualificate come noi a portare i mezzi di rampa e sopratutto che conosce i meccanismi di lavoro dell'aeroporto di Catania all'inizio della stagione estiva avrebbe provocato un danno non solo economico ma anche di immagine, infatti, prima del nostro ingresso c'erano state molte lamentele (aerei in ritardo, bagagli consegnati dopo un’ora, incidenti in rampa) tutto questo causato dalla mancanza di personale e turni di lavoro disumani. Quindi la SAC ha raggirato l'ostacolo facendoci assumere dalla GH e sono sicuro che se non entravamo ed avremmo continuato la nostra protesta, noi oggi faremmo parte in maniera definitiva del personale dell'aeroporto. Comunque già dai primi mesi del nostro ingresso i dirigenti della GH ci dissero che i ritardi degli aerei erano calati del 30% ed la consegna dei bagagli si era ridotto di 30 minuti, questo grazie all’impegno e la disponibilità di questi 40 precari, ed inoltre grazie a noi hanno potuto gestire il quarto aeroporto d’Italia con meno personale di rampa visto che mediamente ognuno di noi faceva 100 ore di straordinario al mese. Soprattutto nell’ambito dell’organizzazione del lavoro tutto era rimasto come prima stessi capisquadra, stessi capirampa, stesso ambiente di lavoro, tutto questo è la prova che la SAC per raggirare l’ostacolo delle nostre assunzioni definitive ha incaricato la GH di proporci i 4 mesi di precariato con la promessa non scritta di valutare alla fine del periodo una ipotetica assunzione. Ora siamo alla fine di questi 4 mesi ed esattamente all’ultima settimana ed ancora non sappiamo che fine facciamo, cioè è assurdo che 40 persone che dovrebbero essere effettive da almeno 2 anni, visto che esiste una legge che ci tutela, e che hanno dimostrato la loro professionalità e soprattutto la loro necessaria presenza all’interno dell’aeroporto di Catania, siano costretti a subire l’ennesima umiliazione di aspettare un giudizio da parte di una società che si ci ha dato la possibilità di lavorare per altri 4 mesi e che abbiamo ripagato con il nostro lavoro ma che non rispetta la nostra dignità di esseri umani, quindi spero che questa società la GH sia migliore della SAC e che ci assuma tutti e 40 senza lasciarne nessuno fuori perché in fin dei conti tutti e 40 chi più chi meno ha dato e secondo me tutti meritiamo di vivere una vita tranquilla con un lavoro stabile.

sabato 16 maggio 2009

manifestazione dei precari all’aeroporto di Catania Sabato 16 Maggio 2009 ore 10.30

chi vi scrive fa parte di un gruppo di PRECARI TROMBATI che dopo alcuni anni, ma nemmeno tanti, appena 5/6 anni, di seria e inappuntabile dedizione lavorativa, si trova oggi per un capriccio societario, a fare i conti con un cambio di rotta diversivo, che apre uno scenario del tutto nuovo all’ AEROPORTO di CATANIA.
Dal 2003, in SAC, assistiamo ad assunzioni legate all’ incremento del traffico voli e passeggeri pari ad un numero che si aggira a circa 200 precari (solo tra gli operai) con la promessa che da li a breve si sarebbe arrivato ad una stabilizzazione. Nel frattempo in data 2004 entra un nuovo handler, l’ ATA, che apre le porte della speranza per una stabilizzazione di un gruppo storico di PRECARI ( riconducibili all’ anno 2001) che poi si concretizza a fine 2005. Ma fin qui è tutto normale.
Durante questi 5/6 anni la legge sul precariato peggiora ma pone dei vincoli in maniera tale che le aziende non approfittino di quei lavoratori che hanno maturato l’ anzianità e la professionalità di cui esse necessitano.
Ebbene, in barba a quelle pochissime tutele che la legge ci offre, superiamo ogni limite temporale, in base alle normative vigenti, per la trasformazione del nostro rapporto di lavoro a tempo indeterminato in SAC . L’ azienda non solo ignora i fatti, ma addirittura, dopo diversi solleciti d’ incontro da parte nostra, dopo aver manifestato con un documento la nostra volontà a voler proseguire il rapporto di lavoro per non perdere alcun diritto di precedenza, ci ignora del tutto concedendo prelazione (illegittima) a PRECARI con anzianità di servizio e professionalità acquisita minore della nostra.
Intanto la SAC esternalizza alcuni servizi cedendo la rampa ad un consorzio di cui fanno parte la stessa SAC, la già citata ATA handling, la GH e l’ AVIATION che prende il nome di SAGA. Si procede ad un passaggio diretto dei lavoratori a tempo indeterminato in data 1° maggio ’09 concedendoci la speranza di una stabilizzazione che invece si tramuta in un incubo quando veniamo a conoscenza che un cavillo legale non permetterà la prosecuzione del nostro rapporto di lavoro in alcun modo dopo aver fatto fronte, in questi anni, ad ogni difficoltà aziendale per carenza di organico o per un surplus di lavoro, almeno 300 giorni l’ anno su 365 e con svariate ore di straordinario.
In parole povere, si vorrebbe far fronte ad un incremento di lavoro in controtendenza rispetto agli altri aeroporti italiani ( FORTUNATAMENTE) con un personale a tempo indeterminato del tutto insufficiente, con una percentuale alta, di quest’ ultimi, di gravi malesseri fisici e con una età troppo avanzata in rapporto alla peculiarità di mansione ( carico e scarico bagagli da stive e nastri partenze e arrivi), avvalendosi per lo più di personale PRECARIO senza alcuna prospettiva futura lavorativa, altrettanto insufficiente, ed a SCADENZA, che verrà gettato come una scarpa logora, alimentando in loro la speranza di una sistemazione sicura.
Vi sembra molto, dopo 5/6 anni, lavorando 10 mesi l’anno con un contratto part-time da PRECARIO, dopo aver sopperito a qualsiasi difficoltà aziendale di organico o di perversa organizzazione lavorativa, pretendere un minimo di considerazione in via ufficiale ed amichevole? Questa è la domanda che si pongono 40 PADRI di FAMIGLIA che hanno dato tutto per l’ AEROPORTO di CATANIA.


PRECARI SAC STAGIONALI GRUPPO 2003/2004

lunedì 20 aprile 2009

Sfruttamento selvaggio dei lavoratori con contratti a termine.


Anche le leggi emanate a salvaguardia dei lavoratori precari si stanno dimostrando inutili. L’ articolo 5 contenuto nel protocollo welfare (Legge 247 del 2007) prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assumere a tempo indeterminato tutti i lavoratori con contratti a termine che abbiano superato 36 mesi (salvo una proroga concordata). La legge è lacunosa e le aziende potrebbero non richiamare più gli stagionali anziani per evitare di confermarli.
I lavoratori aeroportuali che hanno totalizzato gia 36 mesi di contratti a termine ( stagioni 2003-2004 e 2005) e che ancora si trovano nella assurda condizione di non poter avere un lavoro stabile, subiscono oltre al danno anche la beffa, perché ha assunto personale ex novo ed ha prolungato contratti a stagionali del 2006 - 2007 - 2008 lasciando fuori i lavoratori più anziani.

I sindacati confederali sono troppo accondiscendenti!
I sindacati confederali che avrebbero dovuto tutelare i lavoratori e costringere l’Azienda a stabilizzare, assumendo a tempo indeterminato i lavoratori aventi diritto, hanno invece permesso di infrangere per la prima volta i criteri di richiamata in base all’anzianità, unica prassi di tutela rimasta al lavoratore precario. Sindacati che chiedevano tessere promettendo il rispetto di tali criteri!!!
Le aziende vogliono far saltare i criteri di anzianità per le richiamate e sperano che il governo Berlusconi abolisca o peggiori ulteriormente la legge sui contratti a termine. Recentemente ha già esteso le possibilità di utilizzo di questi contratti, a tutto vantaggio delle aziende.
Le aziende vogliono abolire le regole e il lavoro peggiora.
Ci viene detto che le nuove assunzioni a termine sono state fatte per poter usufruire di sgravi fiscali ma intanto si lasciano a casa lavoratori senza stipendio e senza ammortizzatori sociali in piena crisi economica! Dopo aver subito per 5 o 6 anni una vita da precari,con il futuro sempre incerto e una vita lavorativa fatta di ricatti , di sfruttamento e di salari da fame, questo è il ringraziamento dell’Azienda.
Così non ci sarà futuro per nessuno!!! I contratti a termine che si sono appena stipulati, inoltre, coprono tutto il periodo estivo e questo ci allarma ulteriormente sul reintegro dei lavoratori fuori contratto che hanno gia totalizzato l’anzianità necessaria per l’assunzione a tempo indeterminato. L’azienda, come al solito, vuole scambiare le stabilizzazioni dei lavoratori stagionali più anziani con ulteriori flessibilità, cioè con ulteriori peggioramenti dei turni e degli orari di lavoro, delle mansioni ecc. ecc., peggiorando sempre più la vita lavorativa e famigliare dei dipendenti. Torna il 6x6 ? Torna l’orario spezzato? Contratti a tempo indeterminato di 4 ore?
Il libero mercato sta distruggendo i posti di lavoro.
Questo tipo di economia è fallimentare! Occorre ristabilire regole e vincoli al cosiddetto libero mercato. Nel trasporto aereo la concorrenza senza regole ha fatto fallire molte compagnie aeree, e mette le aziende di assistenza aeroportuale in lotta fra loro, tanto da mandarle tutte in passivo e di farle fallire. Per abbassare le tariffe si usano tutti i mezzi, anche i meno leciti, a danno dei lavoratori. Terziarizzazioni di interi settori che vengono ceduti a privati più piccoli; precarizzazione del lavoro; flessibilità; cassa integrazione ecc. ecc.

I provvedimenti e le misure del Governo che favoriscono il passaggio dei giovani da rapporti di lavoro precari a rapporti subordinati

Le leggi n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) e n. 244/2007 (finanziaria per il 2008) hanno introdotto una serie di misure finalizzate a favorire la stabilizzazione dei giovani lavoratori ed inserire nuove garanzie per i precari.
La legge n. 247 del 2007, inoltre, recepisce le misure a tutela del mercato del lavoro e della crescita dell’occupazione contenute nel Protocollo sul Welfare, sottoscritto tra Governo e parti sociali.

Si tratta di una serie di interventi volti a migliorare il sistema pensionistico, le tutele contro la disoccupazione, la condizione dei giovani e il governo del mercato del lavoro e le sue regole, garantendo e rafforzando la stabilità finanziaria del sistema.

Stabilizzazione dei precari della PA
Vengono introdotte misure volte a stabilizzare i rapporti di lavoro co.co.pro. e co.co.co per favorirne la trasformazione in lavoro subordinato.
E’ prevista la possibilità di stabilizzare il personale pubblico non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, purché assunto mediante procedure di natura concorsuale (Legge 296/2006 art.1 comma 519).

Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, infatti, è stato istituito un Fondo finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato (Legge 296/2006 art.1 comma 417).

Al tempo stesso, è stato disposto che per il triennio 2007 – 2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti previsti dalla legge, nel bandire le prove selettive riservino una quota del 60% ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di un anno (Legge 296/2006 art.1 comma 529).
Misure per ridurre la precarietà
La legge 247/2007 prevede nuove norme per ridurre le forme più precarie di lavoro ed incentivare l’occupazione più stabile.

Nell’ambito dell’obiettivo del contenimento del precariato, viene affermato il principio per cui “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. Inoltre, per la durata dei contratti a tempo determinato, è introdotto il limite massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro.

Superato questo limite temporale, il rinnovo del contratto a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questi vincoli non si applicano ai lavori stagionali.

La soglia dei 36 mesi potrà essere superata solo una sola volta ed a condizione che la stipula del nuovo contratto avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro, con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali alla quale il lavoratore sia iscritto o abbia conferito il mandato.

È stato, inoltre, stabilito un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per coloro che sono stati utilizzati con contratto a termine per un periodo superiore ai 6 mesi. Lo stesso diritto è riconosciuto anche ai lavoratori stagionali nel caso di ulteriori contratti stagionali. Questi diritti possono essere esercitati entro sei mesi (tre mesi nel caso dei lavori stagionali) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e si estinguono automaticamente dopo un anno dalla stessa data. Per coloro che hanno contratti a termine in corso è prevista una specifica normativa transitoria per garantire una graduale applicazione.

Diritto di precedenza per i lavoratori assunti a termine nella stessa azienda

La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 44 del 4 marzo 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 9 e 10, e dell'articolo 11, commi 1 e 2, decreto legislativo numero 368/2001, nella parte in cui subordinano il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda con la medesima qualifica dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali a due condizioni non presenti nell'originario disposto dell'articolo 23, comma 2, legge numero 56/1987: la previsione del diritto da parte della contratto collettivo nazionale applicabile, e il mancato decorso di un anno dalla cessazione del precedente rapporto.
La questione specifica era stata posta, per la seconda volta, dal Tribunale di Rossano, il 16 gennaio 2007, sotto un duplice profilo: eccependo, da un lato, la violazione dell'articolo 77, comma 1, Cost, in quanto non menzionando la direttiva comunitaria 1999/70/Ce la necessità di vietare il diritto di precedenza nelle assunzioni, la soppressione di tale diritto era frutto di una scelta del legislatore delegato, compiuta al di fuori della delega; e, dall'altro, la violazione dell'articolo 76 Costituzione, e per l'effetto l'eccesso di delega, tenuto conto della mancata osservanza della clausola di non regresso contenuta nell'accordo quadro (sul contratto a tempo determinato concluso dall'Unice, Ceep e Ces) allegato alla citata direttiva comunitaria, giusta la quale "l'applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso" (clausola 8.3).
MOTIVAZIONI

Nel merito, la questione è stata dichiarata fondata sulla base delle seguenti affermazioni.
In particolar modo, "la Corte ritiene che l'abrogazione – ad opera delle norme censurate – dell'articolo 23, comma 2, della legge numero 56 del 1987 non rientri né nell'area di operatività della direttiva comunitaria, definita dalla Corte di giustizia con la sentenza 22 novembre 2005, nella causa C-144/04 Mangold, né nel perimetro tracciato dal legislatore delegante. Con riferimento al primo ambito, detta sentenza ha sottolineato (punti da 40 a 43) che la clausola 5 della direttiva 1999/70/Ce è circoscritta alla "prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato". Tale clausola pertanto non opera laddove, come nella specie, vi sia una successione di contratti a termine alla quale non si riferisce alcuna delle misure previste dalla direttiva medesima al fine di prevenire quegli abusi (giustificazione del rinnovo; durata massima totale dei contratti; numero massimo di contratti).
In altri termini, la disciplina dettata dalle norme censurate, concernente i lavori stagionali, non mira tanto a prevenire l'abusiva reiterazione di più contratti di lavoro a tempo determinato, per favorire la stabilizzazione del rapporto, ma è volta unicamente a tutelare i lavoratori stagionali, regolando l'esercizio del diritto di precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda e con la medesima qualifica.
La disciplina censurata si colloca, quindi, al di fuori della direttiva comunitaria.
Essa resta anche al di fuori della delega conferita dalla legge 29 dicembre 2000, numero 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000), complessivamente considerata.
L'articolo 1, comma 1, di tale legge ha delegato, infatti, il Governo ad emanare "i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati a e b." e, per quanto concerne la direttiva 1999/70/Ce relativa al caso in esame non ha dettato – a differenza di altre ipotesi – specifici criteri o principi capaci di ampliare lo spazio di intervento del legislatore delegato".
In tal modo è stato ritenuto riassorbito il secondo tema, sollevato dal Tribunale di Rossano, incentrato sul dubbio se il legislatore italiano, oltre ad avere disciplinato una materia al di fuori della delega, avesse altresì violato la medesima per avere contravvenuto alla clausola comunitaria di non regresso.

DECLARATORIA
A questa dichiarazione di incostituzionalità della norma abrogante segue la reviviscenza della norma abrogata: il che vale sino alla entrata in vigore della l. numero 247 del 2007, che con l'articolo 1, comma 40, ha regolato ex novo il diritto di precedenza per il lavoratori a termini, stagionali e non, innestando nell'articolo 5, decreto legislativo numero 368/2001 i comma 4 quater, quinquies, e sexies.
Specificatamente, la legge numero 247/2007, nell'abrogare i comma 9 e 10, oltre al comma 8, dell'articolo 10, decreto legislativo numero 368/2001, reintroduce – per legge – il diritto di precedenza, da esercitare entro un anno dalla cessazione del diritto, a) per qualunque azienda, in ipotesi di nuove assunzioni a tempo indeterminato, entro dodici mesi, ogniqualvolta il lavoratore abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi nelle mansioni già espletate nell'esecuzione dei rapporti a termine, purché manifesti la propria volontà entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto; b) per lo svolgimento di attività di attività stagionali e, precisamente, in caso di nuove assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle medesime attività stagionali, ferma restando la manifestazione di volontà da parte del lavoratore interessato entro tre mesi dalla cessazione del rapporto.
Sotto altro profilo, la censura della Corte costituzionale sembra invece destinata a produrre un moto devastante su tutto l'impianto della normativa in materia di contratto a termine introdotta dal legislatore delegato del 2001.
Vale a dire, è ragionevole presumere che l'affermata limitazione della legge delegante numero 422/2000 ai soli abusi da successione possa travolgere quanto prima, per mancanza di delega, molte altre disposizioni del decreto legislativo numero 368/2001. In tale ordine di idee sembra porsi la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del 25 febbraio 2008 dal Tribunale di Roma, involgendo la stessa la regolamentazione del contratto a termine e le relative causali giustificatrici.

NORMA CENSURATA
La norma censurata è l'articolo 2, comma 1-bis, decreto legislativo numero 368/2001, come introdotto dall'articolo 1, comma 558, l. numero 266/2005 (cosiddetta finanziaria 2006), che estende la disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali (originariamente contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera f, l. numero 230/1960) alle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, consentendo di effettuare assunzioni a termine per un periodo massimo complessivo di sei mesi, tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, purché in percentuale non superiore al quindici percento dell'organico aziendale, risultante al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono.
In particolare, il giudice rimettente, ritenendo che la disposizione abbia introdotto un'ipotesi speciale e tipizzata di legittima apposizione del termine per le aziende concessionarie del servizio postale, rappresentando una evidente scelta politica di sostegno a favore di Poste italiane S.p.A., rileva come la stessa, ove interpretata in combinato disposto dell'articolo 1, decreto legislativo numero 368 del 2001, sia foriera di una disparità di trattamento a scapito dei lavoratori del settore postale, non soggetti necessariamente alla disciplina, anche sanzionatoria, di carattere generale.
Per questi infatti, se, da un lato, è ammessa l'attivazione di contratti a tempo determinato per dieci mesi su dodici nell'anno solare, senza obbligo di indicazione scritta del termine di durata e della casuale, né di consegna di copia del contratto al dipendente, dall'altro, risulta inapplicabile l'articolo 5, comma 3, decreto legislativo numero 368/2001, che, nel considerare a tempo indeterminato il secondo contratto intervenuto entro i dieci/venti giorni dalla scadenza del precedente, richiama i contratti stipulati ex articolo 1, e non ex articolo 2, con conseguente possibilità per i dipendenti del settore postale del succedersi di un numero indefinito di assunzioni, ancorché entro limiti temporali prefissati, e fatta salva l'operatività della sanzione della conversione nella ipotesi di contratti successivi intervenuti senza soluzione di continuità l'uno dall'altro (articolo 5, comma 4, decreto legislativo numero 368 del 2001).

DIVERSIFICAZIONI
Una diversificazione di disciplina in alcun modo rispondente a criteri di razionalità o ragionevolezza, non essendo la causalità dell'apposizione del termine giustificata né da particolari esigenze legate alla stagionalità o peculiarità del settore, per il quale, diversamente da quello aereo e aeroportuale, non sembrano sussistere le stesse necessità di maggiore utilizzo del personale; né dalla eccezionalità delle circostanze storiche, in passato legittimante la sanatoria del contenzioso sorto in concomitanza alla trasformazione dell'Ente poste in società per azioni (articolo 9, co, 1, decreto legge numero 501 del 1996), non potendo i problemi economici della società Poste italiane assurgere a interessi generali preminenti sui diritti dei lavoratori.
Da cui la violazione dell'articolo 3, comma 1, Costituzione, ove importa che situazioni eguali debbano essere oggetto di uguale disciplina normativa, nonché ancora degli articoli 101, 102 e 104 Costituzione, incidendo l'acausalità provocata nel settore postale sul potere giudiziale di verifica delle causali giustificatrici dell'apposizione del termine, con conseguente pregiudizio del principio dell'indipendente esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice ordinario, a tutti gli effetti privato del potere di valutare in via autonoma i fatti rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto.